Per circolare in Italia con un monopattino elettrico bisogna avere almeno 14 anni, indossare il casco e utilizzare un mezzo conforme ai requisiti di legge. Nel 2026 sono diventati operativi anche l’obbligo del contrassegno identificativo, spesso chiamato targa, e quello dell’assicurazione RC.
Le regole riguardano il conducente, le caratteristiche del monopattino e il percorso. Un mezzo acquistato regolarmente, assicurato e dotato di contrassegno deve comunque rispettare i limiti tecnici e può essere utilizzato soltanto negli spazi consentiti. La disciplina principale è contenuta nell’articolo 1, commi da 75 a 75-vicies quinquies, della legge 160/2019, nel testo vigente, modificata anche dalla legge 177/2024. Per gli aspetti non regolati dalle disposizioni specifiche, i monopattini sono equiparati ai velocipedi.
Normativa monopattini elettrici – Le regole in breve
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Età minima | 14 anni compiuti. |
| Casco | Obbligatorio per tutti, anche per i maggiorenni. |
| Contrassegno identificativo | Obbligatorio dal 17 maggio 2026. |
| Assicurazione RC | Obbligatoria dal 16 luglio 2026. |
| Strade consentite | Solo strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, nel rispetto dei divieti applicabili. |
| Velocità del monopattino | Massimo 20 km/h. Il testo di legge conserva il limite di 6 km/h per le aree pedonali: va distinto dalla possibilità di accedervi, spiegata sotto. |
| Potenza del motore | Potenza nominale continua non superiore a 500 W. |
| Frecce e freni | Indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote. |
| Passeggeri | Vietati: sul monopattino si viaggia da soli. |
| Marciapiedi | Si può soltanto accompagnare il monopattino a mano. La sosta è ammessa nelle eventuali aree riservate dal Comune. |
Le decorrenze del contrassegno e della copertura RC sono confermate dal comunicato ufficiale MIMIT-MIT sugli obblighi del 2026.
Da quanti anni si può guidare e quale casco serve
L’età minima per condurre un monopattino elettrico è di 14 anni compiuti. Per un mezzo conforme alla disciplina dei monopattini non è richiesta una patente, ma restano obbligatori il rispetto della segnaletica, delle precedenze e delle regole di circolazione.
Il casco è obbligatorio a qualsiasi età: dal 14 dicembre 2024 l’obbligo riguarda anche gli adulti. La legge richiede un casco protettivo idoneo, conforme alle norme UNI EN 1078 oppure UNI EN 1080. Verifica la conformità nelle indicazioni del prodotto e indossalo correttamente, seguendo le istruzioni del fabbricante.
L’obbligo vale anche per gli spostamenti brevi e per i mezzi a noleggio. Per i minorenni, la richiesta del contrassegno deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Dove possono circolare i monopattini elettrici
Il comma 75-terdecies stabilisce che i monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Rientrano quindi anche le strade urbane con limite di 30 km/h, purché non vi siano ulteriori divieti.
Una strada extraurbana non diventa percorribile in monopattino perché presenta un tratto con limite di 50 km/h. Restano esclusi i percorsi fuori dal centro abitato, comprese le piste ciclabili extraurbane: questo punto è chiarito anche nella scheda sui monopattini della circolare del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2024, qui riprodotta integralmente.
È vietato circolare contromano, anche sulle strade per le quali è previsto il doppio senso ciclabile. Sui marciapiedi bisogna scendere e accompagnare il monopattino a mano.
Piste ciclabili e aree pedonali: attenzione alle autorizzazioni
La formulazione attuale della legge non ripropone il precedente elenco che ammetteva espressamente la circolazione su piste, percorsi ciclabili e aree pedonali. Non si può quindi considerare automaticamente percorribile ogni itinerario accessibile alle biciclette.
In ambito urbano, per valutare un percorso ciclabile occorre considerare la classificazione della strada, la collocazione del percorso e la disciplina del tratto. Se non è chiaro se una pista in sede propria rientri nell’ambito consentito, verifica le indicazioni dell’ente proprietario della strada o della Polizia locale.
Il comma 75-quaterdecies conserva il limite di 6 km/h nelle aree pedonali, mentre il comma precedente circoscrive la circolazione alle strade urbane indicate sopra. Le due disposizioni vanno lette insieme: il limite di 6 km/h non costituisce, da solo, un’autorizzazione a entrare in un’area pedonale. Per il singolo luogo verifica la disciplina applicabile; dove l’accesso non è consentito, prosegui a piedi accompagnando il mezzo.
Limiti di velocità e potenza del motore
Il monopattino non può superare i 20 km/h nelle situazioni di circolazione consentite dal comma 75-terdecies. I 50 km/h indicano il limite massimo della strada su cui è possibile circolare, non la velocità consentita al monopattino.
Il motore deve avere una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, cioè 500 W. Questo valore è diverso dalla potenza di picco usata spesso nelle schede commerciali. Prima dell’acquisto controlla quale dato dichiara il produttore.
Un motore da 1.000 W nominali continui supera il limite anche se il monopattino viene guidato a 20 km/h. Allo stesso modo, sbloccare il regolatore per superare la velocità consentita compromette la conformità del mezzo: il contrassegno e l’assicurazione non regolarizzano queste modifiche.
Quali dotazioni deve avere un monopattino in regola
Tra i requisiti previsti dalla disciplina dei monopattini elettrici ci sono:
- assenza di posti a sedere;
- motore entro il limite di potenza nominale continua;
- segnalatore acustico;
- regolatore di velocità configurabile secondo i limiti di legge;
- marcatura CE prevista dalla normativa richiamata dalla legge;
- indicatori luminosi di svolta;
- freno su entrambe le ruote;
- catadiottri posteriori rossi e illuminazione conforme per la circolazione nelle condizioni descritte sotto.
Frecce e freno su entrambe le ruote sono richiesti per i monopattini commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. I mezzi già in circolazione prima di quella data dovevano essere adeguati entro il 1° gennaio 2024. Possedere un modello più vecchio non esonera dall’obbligo.
La marcatura CE è uno dei requisiti, ma non dimostra da sola che un modello possa circolare su strada in Italia. Devono essere rispettate anche le altre caratteristiche tecniche previste dalla disciplina applicabile.
Luci e giubbotto riflettente: quando sono obbligatori
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità, e anche di giorno quando la visibilità lo richiede, servono una luce anteriore bianca o gialla fissa e una luce posteriore rossa fissa, entrambe accese e funzionanti. I catarifrangenti posteriori non sostituiscono la luce rossa.
Da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo di oscurità il conducente deve inoltre indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Questo obbligo si aggiunge a quello del casco.
Targa del monopattino: come funziona il contrassegno
Dal 17 maggio 2026 il monopattino deve essere dotato del contrassegno identificativo previsto dalla legge per poter circolare. È un supporto adesivo, plastificato e non rimovibile, con una combinazione alfanumerica associata ai dati del proprietario.
Deve rimanere visibile, integro e leggibile. Il rilascio non certifica la conformità tecnica del mezzo. Il proprietario deve anche comunicare le variazioni di residenza o sede previste dalla normativa.
Come richiederlo
- Compila il modulo di richiesta e paga la tariffa indicata tramite PagoPA.
- Presenta la pratica attraverso Gestione Pratiche Online del Portale dell’Automobilista, allegando modulo firmato, ricevuta e documento d’identità.
- Dopo l’accoglimento, prenota il ritiro presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile scelto.
È possibile rivolgersi anche a uno studio di consulenza automobilistica abilitato al rilascio diretto. Per un richiedente minorenne presenta e firma la domanda chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quanto costa e dove si applica
Il prezzo del contrassegno è di 8,66 euro, a cui si aggiungono imposta di bollo e diritti di motorizzazione. L’importo complessivo della pratica è quindi superiore.
Il contrassegno va applicato nell’apposito alloggiamento sul parafango posteriore oppure, in assenza dell’alloggiamento, sul piantone dello sterzo. Segui le istruzioni ufficiali su orientamento e applicazione.
Moduli, tariffe e procedura completa sono disponibili nella pagina del Portale dell’Automobilista dedicata al contrassegno dei monopattini.
Assicurazione del monopattino: cosa è obbligatorio dal 2026
Dal 16 luglio 2026 è obbligatoria la copertura per la responsabilità civile verso terzi. Serve una polizza RC Auto per il monopattino, che riporti il codice del suo contrassegno identificativo.
Una generica RC famiglia o capofamiglia non sostituisce automaticamente questa copertura. Le FAQ ufficiali del MIMIT sull’assicurazione dei monopattini chiariscono i requisiti della polizza e il collegamento con il contrassegno.
I massimali minimi indicati dal Ministero sono 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.
Prima di sottoscrivere controlla quali conducenti sono ammessi, le eventuali franchigie e le clausole di rivalsa. Con la rivalsa la compagnia può chiedere il rimborso di quanto pagato al danneggiato nei casi previsti dal contratto. Verifica quindi le condizioni anche se il monopattino viene usato da più familiari.
La copertura obbligatoria riguarda i danni a terzi. Per gli infortuni del conducente, il furto e i danni al proprio mezzo occorre verificare le eventuali garanzie aggiuntive.
Come guidare e dove parcheggiare
Durante la guida devi mantenere il controllo del monopattino e avere libero l’uso delle braccia e delle mani. Il manubrio va tenuto con entrambe le mani; utilizza gli indicatori di direzione per segnalare le svolte.
È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare. Il divieto di portare un passeggero vale anche quando si tratta di un bambino. Per consultare il telefono fermati in un luogo sicuro.
La sosta sul marciapiede è vietata, salvo nelle aree che il Comune ha espressamente riservato ai monopattini. Tali aree devono consentire il passaggio regolare e sicuro dei pedoni e delle persone con disabilità. Possono essere individuate anche tramite coordinate GPS pubblicate sul sito istituzionale comunale, nei casi previsti dalla legge.
È consentito parcheggiare negli stalli riservati a biciclette, ciclomotori e motoveicoli. Lascia sempre liberi attraversamenti, rampe, ingressi e percorsi pedonali.
Cosa cambia per i monopattini in sharing
Casco e regole di comportamento valgono anche per i mezzi condivisi. Prima di iniziare il noleggio controlla nell’app le condizioni d’uso, le aree di circolazione e i parcheggi ammessi dal servizio.
Gli operatori devono prevedere l’acquisizione di una fotografia al termine del noleggio che mostri chiaramente la posizione del mezzo. Le limitazioni del servizio possono rendere inutilizzabile il monopattino fuori dalle aree consentite.
Multe per i monopattini elettrici: gli importi previsti
La legge distingue le violazioni di comportamento da quelle relative alle caratteristiche del mezzo, al contrassegno e all’assicurazione. Queste sono le principali fasce sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 160/2019.
| Violazione | Sanzione prevista |
|---|---|
| Guida senza casco, trasporto di passeggeri, circolazione sul marciapiede o contromano e altre violazioni dei commi da 75-sexies a 75-quaterdecies | Da 50 a 250 euro. |
| Circolazione senza contrassegno, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, oppure senza assicurazione | Da 100 a 400 euro. |
| Circolazione con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste dal comma 75 o senza gli adeguamenti obbligatori relativi a frecce e freni | Da 200 a 800 euro. |
Gli importi sono le fasce stabilite dalla legge: il pagamento dovuto per una specifica contestazione va verificato sul verbale. Per la sosta vietata sul marciapiede la disciplina rinvia alla sanzione dell’articolo 158, comma 5, del Codice della strada prevista per ciclomotori e motoveicoli.
La legge prevede inoltre la confisca, nell’ipotesi disciplinata dal comma 75-vicies, quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW. Questa soglia riguarda la sanzione accessoria: il limite tecnico ordinario per circolare come monopattino elettrico resta di 500 W.
Domande frequenti sulla normativa
Gli obblighi valgono anche per un monopattino comprato prima della riforma?
Sì. Per circolare devi rispettare le regole attuali anche con un mezzo acquistato anni fa. Controlla soprattutto frecce, freni, regolatore di velocità, contrassegno e copertura assicurativa.
Posso usare un monopattino con il sellino?
L’assenza di posti a sedere è un requisito previsto dalla disciplina dei monopattini elettrici. Un modello con sedile non può essere considerato automaticamente un monopattino ammesso alla circolazione secondo queste regole: la sua classificazione e gli eventuali requisiti di circolazione vanno verificati separatamente.
Posso circolare mentre aspetto il contrassegno?
La sola presentazione della domanda non sostituisce l’obbligo di esporre il contrassegno. Prima di circolare occorrono il contrassegno correttamente applicato, la copertura RC attiva e tutti gli altri requisiti.
Un monopattino venduto online è automaticamente utilizzabile su strada?
No. Verifica la documentazione tecnica e i requisiti per l’Italia: in particolare potenza nominale continua, regolatore di velocità, assenza di sedile, freni e indicatori. Una descrizione commerciale che lo definisce omologato, oppure la sola presenza della marcatura CE, non bastano a dimostrare il rispetto dell’intera disciplina.
Queste regole valgono anche per hoverboard e monoruota?
Questa guida riguarda i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica disciplinati dalla legge 160/2019. Per hoverboard, monoruota e altri dispositivi bisogna verificare la specifica disciplina: non si possono estendere automaticamente gli stessi requisiti e le stesse possibilità di circolazione.